Dispute che coinvolgono la Banca e relative al ritiro o alla sospensione Fermo restando norme dell'Articolo 42 del presente Accordo, qualsiasi controversia tra la Banca e un membro o ex membro che si e' ritirato o e' stato sospeso, viene risolta secondo la procedura esposta nell'Allegato A del presente Accordo.
Testo vigente dal 12 marzo 1999
