Dispute che coinvolgono la Banca e relative al ritiro o alla sospensione Fermo restando norme dell'Articolo 42 del presente Accordo, qualsiasi controversia tra la Banca e un membro o ex membro che si e' ritirato o e' stato sospeso, viene risolta secondo la procedura esposta nell'Allegato A del presente Accordo.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art43 · fonte su Normattiva