dei diritti dell'investitore assicurato. Nel caso in cui una Parte Contraente o qualsiasi sua istituzione abbia concesso eventuali garanzie contro rischi non commerciali relativi ad investimenti di suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti all'investitore sulla base della garanzia stessa, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere il trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato alla Parte Contraente garante, e la surrogazione di una Parte Contraente non dovra' superare i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente in virtu' di tale surrogazione, dovra' essere applicato rispettivamente quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;594~accordo-art7 · fonte su Normattiva