ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA LEGA DEGLI STATI ARABI Il Governo della Repubblica Italiana (in seguito "Repubblica Italiana") da una parte e la Lega degli Stati Arabi (in seguito "Lega") dall'altra, nel desiderio di sviluppare le reciproche relazioni e rafforzare la solidarieta' Italo-Araba, hanno deciso di formalizzare il seguente accordo per agevolare l'attivita' dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi in Roma (in seguito "Ufficio"). Articolo 1 (Personalita' giuridica e immunita' giurisdizionale) L'Ufficio avra' la personalita' giuridica e la capacita' di:

  • a)acquistare o alienare beni mobili e immobili;
  • b)sottoscrivere contratti;
  • c)promuovere azioni legali. L'Ufficio godra' dell'immunita' giurisdizionale per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, tranne in quei casi particolari in cui il Capo dell'Ufficio vi rinunzi espressamente. L'inclusione in un contratto nel quale l'Ufficio e' parte di una clausola in cui e' riconosciuta la giurisdizione di un giudice italiano costituira' una formale rinuncia all'immunita' per tutto cio' che e' attinente al predetto contratto. Tuttavia, tranne nel caso di una clausola espressamente contraria, tale rinuncia non sara' estesa all'immunita' dalle misure di esecuzione.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;595~accordo-art1 · fonte su Normattiva