'esecuzione delle condanne alle spese di giudizio decisa in uno degli Stati contraenti contro la persona esente da cauzione, da deposito o da garanzia, sara' espletata gratuitamente dall'autorita' competente dello Stato richiesto, previa domanda trasmessa tramite i rispettivi Ministeri di Giustizia. Tuttavia la parte interessata puo' trasmettere la domanda direttamente al Ministero di Giustizia dello Stato richiesto, per il suo invio alla competente Autorita' Giudiziaria.
Testo vigente dal 27 agosto 1977
