Agli effetti della presente Convenzione si intende:

  • 1)Per "decisione":
  • a)Ogni sentenza definitiva emessa in un procedimento contenzioso, qualunque ne sia il nome, da organi della giurisdizione, come anche le decisioni adottate da arbitri.
  • b)Ogni provvedimento di giurisdizione volontaria.
  • c)I provvedimenti di urgenza e cautelari esecutivi nello Stato di origine.
  • 2)Per "Tribunale d'origine", quello che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento e la esecuzione.
  • 3)Per "Stato di origine", lo Stato nel cui territorio il Tribunale di origine ha la sua sede, e in cui e' pronunciato il lodo arbitrale o e' stato formato il documento con forza esecutiva.
  • 4)Per "Tribunale richiesto", il Tribunale al quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione della decisione o del documento con forza esecutiva.
  • 5)Per "Stato richiesto", lo Stato nel territorio del quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione.
  • 6)Per "documento con forza esecutiva", tutti gli atti che, in conformita' alla legge dello Stato d'origine, costituiscono titolo esecutivo.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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