Agli effetti della presente Convenzione si intende:
- 1)Per "decisione":
- a)Ogni sentenza definitiva emessa in un procedimento contenzioso, qualunque ne sia il nome, da organi della giurisdizione, come anche le decisioni adottate da arbitri.
- b)Ogni provvedimento di giurisdizione volontaria.
- c)I provvedimenti di urgenza e cautelari esecutivi nello Stato di origine.
- 2)Per "Tribunale d'origine", quello che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento e la esecuzione.
- 3)Per "Stato di origine", lo Stato nel cui territorio il Tribunale di origine ha la sua sede, e in cui e' pronunciato il lodo arbitrale o e' stato formato il documento con forza esecutiva.
- 4)Per "Tribunale richiesto", il Tribunale al quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione della decisione o del documento con forza esecutiva.
- 5)Per "Stato richiesto", lo Stato nel territorio del quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione.
- 6)Per "documento con forza esecutiva", tutti gli atti che, in conformita' alla legge dello Stato d'origine, costituiscono titolo esecutivo.
Testo vigente dal 27 agosto 1977
