I. - La Parte richiesta fara' conoscere alla Parte richiedente, per la via diplomatica, la propria decisione per quanto riguarda la domanda di estradizione. II. - Ogni rifiuto, totale o parziale, sara' motivato. III. - In caso affermativo, la Parte richiedente sara' informata del luogo e della data della consegna, nonche' della durata della detenzione subita dall'individuo di cui si richiede l'estradizione. IV. - Senza pregiudizio di quanto stabilito al paragrafo seguente, qualora la persona di cui si richiede la estradizione non sia stata presa in consegna alla data segnalata, essa potra' essere posta in liberta' allo spirare del termine di quindici giorni a partire da tale data. La Parte richiesta potra' rifiutare in tal caso l'estradizione. V. - In caso di forza maggiore che impedisca la consegna o la presa in consegna della persona di cui si richiede l'estradizione, le Parti si informeranno reciprocamente e stabiliranno, di comune accordo, una nuova data per la consegna. In tal caso saranno applicabili le disposizioni del paragrafo precedente.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art40 · fonte su Normattiva