Le commissioni rogatorie saranno dirette dall'autorita' giudiziaria richiedente a quella richiesta per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia. Resta salva la facolta' del Console dello Stato richiedente di trasmettere direttamente le commissioni rogatorie alla competente autorita' giudiziaria designata dallo Stato richiesto.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art7 · fonte su Normattiva