[1]amministrativa

[2]1. Le Amministrazioni competenti dei due Paesi stabiliranno di concerto le modalita' particolari necessarie alla loro collaborazione per l'esecuzione del presente Accordo. 2. Esse si scambieranno regolarmente tutte le informazioni atte ad assicurare tale collaborazione.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art20 · fonte su Normattiva