I reclami che perverranno all'Ambasciata o al Consolato circa l'applicazione del presente Accordo saranno trasmessi alle autorita' svizzere competenti. Esse procederanno alle inchieste necessarie, prenderanno, all'occorrenza, contatto con l'Ambasciata o col Consolato e si adopereranno per trovare soluzioni soddisfacenti. Queste verranno portate a conoscenza dell'Ambasciata o del Consolato.
Testo vigente dal 2 marzo 1965
