del Regolamento delle radiocomunicazioni 139 1. Il Comitato e' composto da nove membri eletti dalla Conferenza di Plenipotenziari. 140 2. Oltre alle funzioni enunciate all'articolo 14 della Costituzione, il Comitato esamina i rapporti del direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni relativo allo studio, su richiesta di una o piu' amministrazioni interessate, dei casi di interferenze pregiudizievoli, ed elabora le raccomandazioni necessarie. 141 3. I membri del Comitato hanno l'obbligo di partecipare a titolo consultivo, alle conferenze delle radiocomunicazioni ed alle assemblee delle radiocomunicazioni. Il Presidente ed il Vice-presidente, o i loro rappresentanti designati, hanno l'obbligo di partecipare a titolo consultivo, alle Conferenze di Plenipotenziari. In tutti questi casi, i membri vincolati da tali obblighi non sono autorizzati a partecipare a tali conferenze come membri della loro delegazione nazionale. 142 4. Solo le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dai membri del Comitato nell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione sono a carico dell'Unione. 143 5. I metodi di lavoro del Comitato sono i seguenti: 144 (1) I membri del Comitato eleggono tra di loro un Presidente ed un Vice-presidente che esercitano le loro funzioni per una durata di un anno. In seguito, il Vice-presidente succede ogni anno al Presidente, ed un nuovo Vice-presidente viene eletto. In caso di assenza del Presidente e del Vice-presidente, i membri del Comitato eleggono per la circostanza, un presidente temporaneo scelto tra di loro. 145 (2) Di regola, le riunioni del Comitato sono di regola quattro all'anno; esse si svolgono di solito presso la sede dell'Unione, e devono esservi presenti almeno i due terzi dei suoi membri. Il lavoro del Comitato puo' essere svolto con l'aiuto dei moderni mezzi di comunicazione. 146 (3) Il Comitato deve sforzarsi di prendere le sue decisioni all'unanimita'. Qualora non vi riesca, una decisione e' considerata valida solo se almeno i due terzi dei membri del Comitato si pronunciano con un voto a suo favore. Ciascun membro del Comitato dispone di un voto; e' vietato il voto per procura. 147 (4) Il Comitato puo' adottare le disposizioni interne che giudica necessarie, in conformita' con le disposizioni della Costituzione, della presente Convenzione e del Regolamento delle radiocomunicazioni. Tali disposizioni sono pubblicate come parte delle Regole di procedura.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art10 · fonte su Normattiva