mondiali delle telecomunicazioni internazionali 146 1. Una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali puo' procedere ad una revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza o relativa al suo ordine del giorno. 147 2. Le decisioni delle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali debbono in ogni caso essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione. Nell'adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze devono tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni tali da comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza dei plenipotenziari.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art25 · fonte su Normattiva