relative alle conferenze che si riuniscono senza governo invitante 311 Quando una conferenza si riunisce senza governo invitante, entrano in vigore le disposizioni degli articoli 23, 24 e 25 della presente Convenzione. Il Segretario generale, previa intesa con il Governo della Confederazione svizzera, adotta i provvedimenti necessari per convocare ed organizzare la conferenza presso la sede dell'Unione.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
