490 1. (1) Durante le conferenze e le riunioni dell'Unione, possono essere utilizzate lingue diverse da quelle indicate nelle norme pertinenti dell'articolo 29 della Costituzione: 491 a) qualora venga richiesto al Segretario generale o al direttore dell'Ufficio interessato di prevedere l'utilizzazione orale o scritta di una o piu' lingue supplementari, con riserva che le spese supplementari sostenute per via di questo fatto, siano a carico dai Membri che hanno espresso tale richiesta o che l'hanno appoggiata; 492 b) se una delegazione prende essa stessa i provvedimenti necessari per assicurare a sue spese la traduzione orale della propria lingua in una delle lingue indicate nella norma pertinente dell'articolo 29 della Costituzione. 493 (2) Nel caso previsto al numero 491 di cui sopra, il Segretario generale o il direttore dell'ufficio interessato da' seguito a tale richiesta nella misura del possibile, dopo aver ottenuto dai Membri interessati l'assicurazione che le spese sostenute saranno da essi debitamente rimborsate all'Unione. 494 (3) Nel caso previsto al numero 492 di cui sopra, la delegazione interessata puo' inoltre, se lo desidera, assicurare a sue spese la traduzione orale nella propria lingua, da una delle lingue indicate nella norma pertinente dell'articolo 29 della Costituzione. 495 2. Tutti i documenti di cui trattasi nelle norme pertinenti dell'articolo 29 della Costituzione possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle che vi sono specificate, a condizione che i Membri che chiedono tale pubblicazione s'impegnino a prendere a carico la totalita' delle spese di traduzione e di pubblicazione sostenute.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
