La cooperazione nel settore della previsione e prevenzione dei rischi maggiori dai quali derivino gravi conseguenze alla integrita' fisica delle persone, ai beni e all'ambiente includera': scambi di informazioni a livello scientifico e tecnico da effettuarsi in conformita' alle leggi e alle regolamentazioni vigenti in ciascuno dei due Paesi; la formazione di specialisti della previsione, della prevenzione e del soccorso attraverso l'attuazione di corsi di preparazione tenuti congiuntamente al fine di garantire uniformita' d'azione nello svolgimento dei programmi di protezione civile. Gli indirizzi della cooperazione e le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo verranno regolati da intese particolari concluse nell'ambito della Commissione mista di cui all'art. 12 di questo accordo.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;61~accordo-art2 · fonte su Normattiva