Art. 8 (Accordo) — Spese d'intervento
1. Le spese effettive incontrate per l'azione di assistenza e di soccorso, come pure quelle derivanti da perdita, deterioramento o distruzione dei mezzi e dei materiali di intervento, sono a carico della Parte richiedente. 2. Con il termine spese effettive, si intendono escludere quelle, relativamente al personale statale o di enti pubblici impiegato, che costituiscono la retribuzione del medesimo per la sua attivita' di Istituto. 3. Sono escluse dal conteggio le spese per la perdita, il deterioramento e la distruzione causati da negligenza grave delle squadre della Parte richiesta. 4. Durante le operazioni, la Parte richiedente provvedera' alla sussistenza delle squadre d'intervento, come pure al rifornimento di carburanti e di materiali necessari.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
