1. Le spese effettive incontrate per l'azione di assistenza e di soccorso, come pure quelle derivanti da perdita, deterioramento o distruzione dei mezzi e dei materiali di intervento, sono a carico della Parte richiedente. 2. Con il termine spese effettive, si intendono escludere quelle, relativamente al personale statale o di enti pubblici impiegato, che costituiscono la retribuzione del medesimo per la sua attivita' di Istituto. 3. Sono escluse dal conteggio le spese per la perdita, il deterioramento e la distruzione causati da negligenza grave delle squadre della Parte richiesta. 4. Durante le operazioni, la Parte richiedente provvedera' alla sussistenza delle squadre d'intervento, come pure al rifornimento di carburanti e di materiali necessari.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;97~accordo-art8 · fonte su Normattiva