1. Un membro del personale consolare puo' essere chiamato a rispondere come testimonio in un procedimento avanti ad organi giurisdizionali. Egli non e' pero' obbligato a deporre su fatti relativi all'esercizio delle funzioni consolari ne' a produrre la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Egli e' ugualmente autorizzato a rifiutarsi di testimoniare, in qualita' di esperto, sul diritto dello Stato di invio. 2. Se il funzionario consolare rifiuta di comparire o di testimoniare, nessuna misura coercitiva puo' essergli applicata. 3. L'organo giurisdizionale che richiede la testimonianza di un funzionario consolare non deve intralciare l'adempimento delle sue funzioni. Esso puo' raccogliere la testimonianza presso la residenza del funzionario o presso l'Ufficio consolare. 4. I membri della famiglia di un membro del personale consolare non sono obbligati a deporre come testimoni su fatti connessi con l'attivita' dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art15 · fonte su Normattiva