1. Il funzionario consolare e' autorizzato a:

  • a)redigere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato di invio e rilasciarne i relativi certificati;
  • b)celebrare i matrimoni, redigere gli atti corrispondenti e rilasciarne i relativi certificati, quando gli sposi sono tutti e due cittadini dello Stato di invio;
  • c)ricevere le dichiarazioni di riconoscimento di figlio naturale fatte dai cittadini dello Stato di invio;
  • d)ricevere domande o consegnare documenti su questioni di cittadinanza. 2. Il funzionario consolare informa le autorita' competenti dello Stato di residenza sugli atti menzionati al paragrafo 1 qualora le leggi e regolamenti di questo lo esigano.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art32 · fonte su Normattiva