1. Il funzionario consolare e' autorizzato a:
- a)redigere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato di invio e rilasciarne i relativi certificati;
- b)celebrare i matrimoni, redigere gli atti corrispondenti e rilasciarne i relativi certificati, quando gli sposi sono tutti e due cittadini dello Stato di invio;
- c)ricevere le dichiarazioni di riconoscimento di figlio naturale fatte dai cittadini dello Stato di invio;
- d)ricevere domande o consegnare documenti su questioni di cittadinanza. 2. Il funzionario consolare informa le autorita' competenti dello Stato di residenza sugli atti menzionati al paragrafo 1 qualora le leggi e regolamenti di questo lo esigano.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
