Non potra' essere imposto ai cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti, ne' cauzione ne' deposito sotto qualsiasi denominazione, a motivo sia della loro qualita' di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel Paese. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o a quelle la cui attivita' e' autorizzata secondo le leggi o consuetudini di ciascuna delle alte Parti contraenti.
Testo vigente dal 5 aprile 1974
