Il primo comma dell'articolo 124 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica: "Durante gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione, quando e' ammessa l'assistenza o la rappresentanza dei difensori, l'imputato non puo' essere assistito o rappresentato da piu' di due difensori".

Testo vigente dal 23 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-03-18;62~art2 · fonte su Normattiva