ARTICOLO XVIII ESPERTI IN MISSIONE Agli esperti in missione saranno concessi i privilegi, le immunita' e le agevolazioni di cui agli Articoli VI e VII della Convenzione.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artxviii · fonte su Normattiva