ARTICOLO XVIII ESPERTI IN MISSIONE Agli esperti in missione saranno concessi i privilegi, le immunita' e le agevolazioni di cui agli Articoli VI e VII della Convenzione.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
ARTICOLO XVIII ESPERTI IN MISSIONE Agli esperti in missione saranno concessi i privilegi, le immunita' e le agevolazioni di cui agli Articoli VI e VII della Convenzione.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artxviii · fonte su Normattiva