Art. 14 (Convenzione) — Protezione indipendente delle misure che regolamentano la produzione, il controllo e la commercializzazione
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1. Il diritto riconosciuto al ritrovatore secondo le disposizioni della presente Convezione e' indipendente dalle misure adottate in ogni Stato dell'Unione in vista di regolamentarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e piante. 2. Tuttavia, queste ultime misure dovranno evitare, per quanto possibile, di porre ostacoli all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
