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1. Il diritto riconosciuto al ritrovatore secondo le disposizioni della presente Convezione e' indipendente dalle misure adottate in ogni Stato dell'Unione in vista di regolamentarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e piante. 2. Tuttavia, queste ultime misure dovranno evitare, per quanto possibile, di porre ostacoli all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455

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Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art14 · fonte su Normattiva