Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Art. 32 (Convenzione) — Ratifica, accettazione o approvazione; adesione
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1. Ogni Stato esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Atto mediante il deposito;
- a)di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione se ha firmato il presente Atto, o b) di uno strumento di adesione se non ha firmato il presente Atto. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale. 3. Ogni Stato che non sia membro dell'Unione e che non abbia firmato il presente Atto chiede, prima di depositare il proprio strumento di adesione, il parere del Consiglio sulla conformita' della propria legislazione alle disposizioni del presente Atto. Se la decisione che funge da parere e' positiva, lo strumento di adesione puo' essere depositato.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
