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1. Ogni Stato esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Atto mediante il deposito;

  • a)di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione se ha firmato il presente Atto, o b) di uno strumento di adesione se non ha firmato il presente Atto. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale. 3. Ogni Stato che non sia membro dell'Unione e che non abbia firmato il presente Atto chiede, prima di depositare il proprio strumento di adesione, il parere del Consiglio sulla conformita' della propria legislazione alle disposizioni del presente Atto. Se la decisione che funge da parere e' positiva, lo strumento di adesione puo' essere depositato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455

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Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art32 · fonte su Normattiva