Nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, i pescatori italiani possono pescare gli avanotti da ripopolamento con quattro battelli al massimo, a condizioni che entro ciascuna stagione di pesca peschino al massimo quattro milioni di cefali, un milione di spigole e un milione di orate. Ogni battello da pesca italiano, che pesca gli avanotti nelle acque indicate nel precedente capoverso, imbarchera' due cittadini jugoslavi che faranno il controllo della quantita' e delle speci dei pesci pescati. Tali persone saranno nominate dal Presidente del Comitato popolare competente. In occasione di ogni arrivo nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, come pure prima di uscire da tali acque, i comandanti dei battelli da pesca italiani si presenterano al Comitato popolare competente. In tale occasione i battelli da pesca italiani imbarcheranno, rispettivamente sbarcheranno, le persone di cui al capoverso precedente. In occasione dell'arrivo di un battello da pesca italiano nei porti di Tar o Medulin, il comandante del battello riempira' e consegnera' alle autorita' portuali la dichiarazione marittima sanitaria prescritta dal Regolamento sanitario internazionale del 25 maggio 1951.

Testo vigente dal 17 agosto 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;621~accordo-art3 · fonte del testo