Nella zona delle isole di Jabuka-Kamik possono pescare al massimo 70 battelli da pesca italiani; nella zona delle isole Palagruza-Galijula al massimo 90 battelli: nella zona di Budva 35 battelli. I battelli da pesca italiani ai quali e' permessa la pesca nelle zone indicate nel precedente capoverso debbono avere motori di potenza non inferiore a 80 HPA e nomi superiore a 150 HPA, ad eccezione dei motori sovralimentati che possono avere la potenza massima di 175 HPA. In ogni caso tali battelli non debbono avere una stazza lorda superiore a 55 tonnellate.

Testo vigente dal 17 agosto 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;621~accordo-art2 · fonte del testo