[1]Articolo VII

[2]I due Governi si impegnano a stipulare nel piu' breve tempo possibile un Accordo per regolare ed incrementare l'immigrazione in Brasile di elementi rispondenti alle caratteristiche ed alle necessita' del Paese. A tale scopo saranno stabilite nella Convenzione dell'Emigrazione formule di reciproca collaborazione tra i due Paesi.

Testo vigente dal 26 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-27;623~accordo-artvii · fonte del testo