[1]Articolo VII
[2]I due Governi si impegnano a stipulare nel piu' breve tempo possibile un Accordo per regolare ed incrementare l'immigrazione in Brasile di elementi rispondenti alle caratteristiche ed alle necessita' del Paese. A tale scopo saranno stabilite nella Convenzione dell'Emigrazione formule di reciproca collaborazione tra i due Paesi.
Testo vigente dal 26 agosto 1950
