[1]Articolo VIII
[2]I sottoindicati annessi fanno parte integrante del presente Accordo:
[3]1. Averi appartenenti allo Stato italiano; 2. Case d'Italia; 3. Navi; 4. Compagnie di assicurazione; 5. Costituenda Compagnia di Colonizzazione e Immigrazione.
Testo vigente dal 26 agosto 1950
