[1]Articolo VIII Addetti di immigrazione e colonizzazione Commissioni consultive miste

[2]Per l'esecuzione di questo Accordo le Alte Parti Contraenti si varranno particolarmente della collaborazione: - in Italia di uno o piu' addetti brasiliani di immigrazione e colonizzazione, ivi accreditati secondo le necessita', presso la Rappresentanza Diplomatica del Brasile; - in Brasile di uno o piu' addetti italiani di emigrazione e colonizzazione, ivi accreditati, presso la Rappresentanza Diplomatica d'Italia. Paragrafo uno. - Potranno esservi un addetto di immigrazione e un altro di colonizzazione, oppure uno solo per ambedue i settori, come pure un numero variabile di addetti aggiunti, secondo le necessita', oltre ai medici del Servizio brasiliano di Sanita' dei Porti, per la selezione dal punto di vista sanitario, di cui tratta l'art. XI. Paragrafo due. - Al fine di facilitare la reciproca e intima collaborazione che costituisce la base del presente Accordo, le Alte Parti Contraenti promuoveranno la costituzione di Commissioni Consultive Miste, una in ciascuno dei due Paesi, composte dagli Addetti di Immigrazione e Colonizzazione e da altri elementi, tra i quali vi sara' per lo meno in Italia un rappresentante della Direzione Generale dell'Emigrazione e in Brasile un rappresentante del Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione.

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artviii · fonte del testo