1. Ciascuna Parte Contraente prende le misure necessarie al fine di assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' limitare la facolta' delle Parti Contraenti di adottare misure piu' severe che mirino alla protezione degli animali. 3. Ciascuna Parte Contraente vigila affinche' la progettazione, costruzione e conduzione dei mattatoi, nonche' il loro funzionamento, assicurino le condizioni appropriate previste dalla presente Convenzione al fine di evitare, nella massima misura possibile, di provocare eccitazioni, dolori o sofferenze agli animali. 4. Ciascuna Parte Contraente vigila per risparmiare agli animali abbattuti nei macelli o fuori di essi qualsiasi dolore o sofferenze evitabili.

Testo vigente dal 12 maggio 2013

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art2 · fonte su Normattiva