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Ogni animale deve beneficiare di un ricovero, di una alimentazione e di cure che - tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento - siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985
