Le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi si presteranno, nei casi ritenuti necessari, reciproca assistenza per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
Le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi si presteranno, nei casi ritenuti necessari, reciproca assistenza per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-06-09;627~art5 · fonte su Normattiva