1. I cittadini italiani, che si trovano in URSS per esercitarvi un'attivita' per conto delle imprese italiane menzionate nel presente accordo, sono soggetti esclusivamente in Italia, anche se le legislazioni dei due Paesi prevedono diversamente, alle imposte sui redditi per quanto concerne le remunerazioni che essi percepiscono come corrispettivo di detta attivita'. 2. I cittadini sovietici, che si trovano in Italia per esercitarvi un'attivita' per conto delle imprese sovietiche menzionate nel presente accordo, sono soggetti esclusivamente in URSS, anche se le legislazioni dei due Paesi prevedono diversamente, alle imposte sui redditi per quanto concerne le remunerazioni che essi percepiscono come corrispettivo di detta attivita'.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
