[1]Articolo VII (aggiuntivo all'art. 10 della Convenzione)

[2]L'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione si applica nei casi di citazione di testimoni o periti anche se le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione non ricorrono.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1977-06-09;628~artvii · fonte su Normattiva