[1]Articolo VII (aggiuntivo all'art. 10 della Convenzione)
[2]L'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione si applica nei casi di citazione di testimoni o periti anche se le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione non ricorrono.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
