[1]Articolo VIII. (ad articolo 14 della Convenzione)

[2]1. Le domande di notificazione devono contenere, oltre l'indicazione dell'oggetto e del motivo della domanda, anche quella della natura del documento da notificare e la qualifica processuale del destinatario. 2. Le domande telefoniche dovranno essere confermate per iscritto. 3. Se, per ordine di un'Autorita' giudiziaria, domande di assistenza giudiziaria sono trasmesse, in casi di urgenza, dal Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'interno della Repubblica italiana o dal Bundeskriminalamt della Repubblica federale di Germania, saranno indicati, oltre alle precisazioni richieste, l'ordine dell'Autorita' giudiziaria ed il numero di riferimento.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;969~artviii · fonte su Normattiva