[1]Articolo XI (aggiuntivo all'art. 16 della Convenzione)
[2]Le richieste e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente, e di essi non si richiede traduzione.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
[1]Articolo XI (aggiuntivo all'art. 16 della Convenzione)
[2]Le richieste e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente, e di essi non si richiede traduzione.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;628~artxi · fonte su Normattiva