[1]Articolo XIII (aggiuntivo all'art. 22 della Convenzione)

[2]1. Lo scambio delle comunicazioni relative alla sentenza di condanna ed agli eventuali provvedimenti successivi si effettua tra il Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica italiana e il Ministro Federale dell'interno della Repubblica d'Austria almeno una volta ogni sei mesi. 2. Le copie di sentenza richieste in singoli casi da uno dei due Stati contraenti dovranno essere trasmesse all'altro, per permettere allo Stato richiedente di esaminare se, in conseguenza delle sentenze richieste, debbono essere adottate misure sul piano interno. La corrispondenza in tale materia si effettua tra il Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica italiana ed il Ministro Federale della Giustizia della Repubblica d'Austria.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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