[1]Concessione dei diritti

[2]1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di predisporre i servizi aerei lungo le rotte indicate nell'Annesso. 2. Le Compagnie designate da ciascuna delle Parti Contraenti, e sottoposte alle clausole del presente Accordo, beneficeranno dei seguenti diritti: (a) sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza scalo; (b) fare scalo nel gia' citato territorio per motivi non commerciali; e (c) fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per questa rotta nell'Annesso al presente Accordo allo scopo di imbarcare o sbarcare traffico internazionale di passeggeri, di merce e di posta, nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata. 3. Nel paragrafo (2) del presente Articolo, nulla dovra' essere interpretato in modo da conferire ad una delle due Parti Contraenti il diritto di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merce o posta dietro remunerazione o a nolo e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;910~art3 · fonte su Normattiva