[1]Collaborazione tra le Compagnie aree

[2]Le Compagnie aeree designate potranno concludere tra di loro accordi tecnici e commerciali per collaborare nella operazione congiunta dei servizi concordati. Tali accordi, se necessario, dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.

Testo vigente dal 21 ottobre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;629~art7 · fonte su Normattiva