[1]Collaborazione tra le Compagnie aree
[2]Le Compagnie aeree designate potranno concludere tra di loro accordi tecnici e commerciali per collaborare nella operazione congiunta dei servizi concordati. Tali accordi, se necessario, dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.
Testo vigente dal 21 ottobre 1978
