[1]Operazione dei servizi
[2]Gli orari dei servizi concordati dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'effettuazione di detti servizi. Qualsiasi modifica degli orari dovra' ugualmente essere sottoposta all'approvazione delle Autorita' aeronautiche.
Testo vigente dal 21 ottobre 1978
