[1]La presente Convenzione entrera' in vigore immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche. La presente Convenzione restera' in vigore durante un anno e sara' considerata rinnovata per tacita riconduzione di anno in anno per gli anni seguenti, salvo denuncia da una delle due Parti contraenti, da notificarsi almeno tre mesi prima della fine di ciascun periodo annuale.

[2]Fatto a Roma il 2 luglio 1953 ETTORE SPALLAZZI WIDMER

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Testo vigente dal 9 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-28;635~art15 · fonte del testo