1. Le Parti contraenti possono, con decisione comune, invitare altri Stati ad aderire all'Accordo. Detta decisione e' presa con voto unanime. 2. L'adesione al presente Accordo puo' aver luogo con applicazione provvisoria fin dall'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso. 3. Per lo Stato aderente, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di due mesi dal deposito della dichiarazione di adesione presso il depositario e non prima del giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;639~accordo-art7 · fonte su Normattiva