l'Autorita' centrale che riceve una domanda ai sensi dell'Articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'Autorita' centrale di questo Stato contraente e ne informa l'Autorita' centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
