[1]Opere nazionali

[2](1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo vanno considerate come opere nazionali da entrambe le Parti, in conformita' alla loro rispettiva legislazione nazionale. (2) Le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo devono ottenere l'approvazione delle Autorita' competenti, previa consultazione reciproca.

Testo vigente dal 29 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;80~accordo-art2 · fonte su Normattiva