1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono: (a) Per quanto riguarda il Regno di Grecia: I. l'imposta sul reddito delle persone fisiche (income tax on natural persons); II. l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (income tax on legal entities); III. il contributo per le Assicurazioni in Agricoltura (contribution for Agricultural Insurance) ed ogni altra imposta sul reddito, addizionale o contributo, che sia applicabile sul territorio del Regno di Grecia; (qui di seguito indicate quali "imposte greche"). (b) Per quanto concerne la Repubblica italiana: I. l'imposta sul reddito dei terreni; II. l'imposta sul reddito dei fabbricati; III. l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; IV. l'imposta sui redditi agrari; V. l'imposta complementare progressiva sul reddito; VI. l'imposta sulle societa' per la parte applicata sul reddito e non sul patrimonio; VII. le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito); (qui di seguito indicate quali "imposte italiane"). La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche intervenute nelle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 27 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;654~art2 · fonte su Normattiva