Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la protezione che viene o verra' accordata in uno degli Stati contraenti alle denominazioni dell'altro contenute negli Allegati A e B del presente Accordo in virtu' della legislazione interna o di altri atti internazionali.

Testo vigente dal 27 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;658~art10 · fonte del testo