Possono intentare azione legale davanti ai tribunali degli Stati contraenti, per motivi di usurpazione di una qualsiasi delle denominazioni di cui agli Allegati A e B del presente Accordo, come pure a causa dell'uso di indicazioni false o ingannevoli ai sensi dell'articolo 5, oltre che le persone fisiche e morali alle quali questo diritto e' riconosciuto dalla legislazione degli Stati contraenti, anche i sindacati, gruppi od organi che abbiano la rappresentanza dei produttori, industriali o commercianti interessati, ed abbiano altresi' la propria sede in uno degli Stati contraenti, sempre che la legislazione dello Stato contraente in cui essi abbiano la loro sede riconosca loro la facolta' d'intentare con tale veste azioni legali in materia civile. Tali enti possono parimenti, ad eguali condizioni, intentare azioni e ricorsi legali in materia penale, nei limiti in cui la legislazione dello Stato contraente, nel quale l'azione penale e' stata introdotta, contempli tali azioni e ricorsi.

Testo vigente dal 27 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;658~art7 · fonte del testo