Le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo si applicano ugualmente quando sui prodotti e le merci, sul loro confezionamento o imballaggio esterno, come pure nelle fatture e le lettere di vettura od altri documenti commerciali, oppure nella pubblicita', vengano usati indicazioni, marchi, nomi, iscrizioni o illustrazioni contenenti direttamente o indirettamente indicazioni false o ingannevoli sulla provenienza, origine, natura, varieta' o qualita' sostanziale dei prodotti o delle merci.
Testo vigente dal 27 agosto 1966
