Le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo si applicano ugualmente quando sui prodotti e le merci, sul loro confezionamento o imballaggio esterno, come pure nelle fatture e le lettere di vettura od altri documenti commerciali, oppure nella pubblicita', vengano usati indicazioni, marchi, nomi, iscrizioni o illustrazioni contenenti direttamente o indirettamente indicazioni false o ingannevoli sulla provenienza, origine, natura, varieta' o qualita' sostanziale dei prodotti o delle merci.

Testo vigente dal 27 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;658~art5 · fonte del testo