I prodotti o merci, imballaggi, fatture, lettere di vettura ed altri documenti commerciali, come pure i mezzi pubblicitari che si trovano, nel momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, sul territorio di uno degli Stati contraenti e portino legittimamente le denominazioni, di cui il presente Accordo vieta l'uso, possono essere venduti o usati entro il periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;658~art8 · fonte del testo