1. La protezione prevista agli articoli 4 e 5 del presente Accordo opera di diritto. 2. Ciascuno degli Stati contraenti ha facolta' di chiedere all'altro Stato di vietare l'importazione di prodotti e merci portanti una delle denominazioni di cui agli Allegati A e B al presente Accordo, ove questi prodotti e merci non siano accompagnati da un documento che giustifichi il diritto alla denominazione stessa. In tal caso i prodotti e le merci non accompagnati da tale documento non vengono ammessi all'importazione. 3. Lo Stato contraente che formula la domanda prevista all'alinea 2 indica all'altro Stato le autorita', competenti al rilascio di un tale documento. Un modello del documento deve accompagnare tale notifica.
Testo vigente dal 27 agosto 1966
