1. Ogni Parte, riscontrata una situazione di natura uguale a quella definita all'articolo 1 del presente Protocollo, deve:
- a)fare le valutazioni necessaria circa la natura e l'importanza dell'incidente o della situazione che necessita di provvedimenti urgenti o, all'occasione, il tipo e la quantita' approssimativa degli idrocarburi o delle altre sostanze nocive, cosi' come la direzione e la velocita' di deriva degli specchi d'acqua;
- b)prendere tutte le misure atte ad eliminare o a ridurre gli effetti risultanti dall'inquinamento;
- c)informare immediatamente le altre Parti, sia direttamente, sia attraverso il centro regionale, delle sue valutazioni e di tutte le azioni intraprese o previste per lottare contro l'inquinamento;
- d)continuare a tenere sotto osservazione la situazione il piu' a lungo possibile e fare rapporto in conformita' all'articolo 8. 2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, devono essere adottate tutte le possibili misure per salvaguardare le persone presenti a bordo e, per quanto possibile, la nave stessa. Ogni Parte che intraprenda una tale azione, deve informarne l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
